1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione